RLS: ruolo, compiti, nomina
Corsi di formazione per Rappresentante dei lavoratori. Ruolo, compiti, nomina del RLS secondo D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni 2025.
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: ruolo, compiti, nomina e formazione
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è una figura fondamentale all’interno del sistema di prevenzione aziendale. Previsto dal D.Lgs. 81/08, rappresenta i lavoratori nei processi decisionali relativi alla salute e alla sicurezza sul lavoro.
Si tratta di un ruolo che non ha funzioni operative, ma che svolge una profonda funzione di controllo, tutela, dialogo e partecipazione attiva tra i lavoratori e il datore di lavoro. Con il nuovo Accordo Stato-Regioni del 2025, inoltre, la formazione dell’RLS è stata aggiornata e resa più uniforme, rafforzando ulteriormente la qualità del suo operato.
Chi è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Il RLS è un lavoratore scelto per rappresentare gli altri lavoratori nelle questioni legate alla sicurezza. Non è un tecnico della prevenzione né un responsabile gestionale: è un portavoce dei lavoratori, un intermediario che ha il compito di vigilare e comunicare criticità, proporre miglioramenti e partecipare alle fasi di valutazione e gestione del rischio.
L’articolazione del ruolo deriva dagli articoli 47 e 50 del D.Lgs. 81/08, che definiscono in modo chiaro chi è il rappresentante dei lavoratori e quali funzioni gli sono attribuite.
Il valore della presenza del RLS in azienda, è duplice:
- garantisce ai lavoratori un riferimento interno immediato;
- rafforza la trasparenza e la partecipazione nei processi di prevenzione.
Durata della carica
Il D.Lgs. 81/08 non definisce una durata standard. La carica dell’RLS ha valore:
- secondo quanto previsto dai contratti collettivi oppure.
- fino alla nomina di un nuovo rappresentante, garantendo sempre continuità alla figura.
Responsabilità del RLS
Il cuore del ruolo del rappresentante dei lavoratori è disciplinato dall’art. 50 del D.Lgs. 81/08. Le sue funzioni sono numerose e vanno dalla partecipazione alla valutazione dei rischi al contributo diretto nella definizione delle misure di prevenzione.

Struttura e durata del Corso di formazione per Rappresentanti dei Lavoratori
Formazione del RLS secondo D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni 2025
La formazione è uno degli elementi più qualificanti per definire la figura del RLS. Il legislatore insiste molto su questo punto, e l’Accordo Stato-Regioni 2025 ne ha ulteriormente rafforzato i criteri, definendo le modalità, contenuti e durata del corso di formazione:
Formazione iniziale
Il corso iniziale per Rappresentanti dei lavoratori dura almeno 32 ore e deve affrontare:
-
Normativa e diritti
Analisi delle figure della sicurezza, obblighi, responsabilità e funzioni previste dal D.Lgs. 81/08.
-
Tecniche di individuazione e analisi dei rischi
L’RLS deve riconoscere i rischi e saper dialogare con il datore di lavoro durante la valutazione.
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Rischi specifici dell’azienda
Come individuati nel Documento di Valutazione di Rischi.
Aggiornamento
Obbligatorio per legge:
- 4 ore/anno per aziende fino a 50 lavoratori
- 8 ore/anno per aziende oltre i 50 lavoratori
Quando, come e perché si nomina un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST)
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) è una figura prevista dal D.Lgs. 81/08 per garantire che anche nelle aziende più piccole, o in quelle prive di rappresentanza interna, i lavoratori possano contare su una tutela adeguata in materia di salute e sicurezza.
A differenza dell’RLS aziendale, il RLST non appartiene direttamente all’organico dell’impresa, ma opera su un territorio o su un comparto produttivo, rappresentando contemporaneamente più aziende.
La nomina del RLST diventa necessaria quando l’azienda non elegge un proprio RLS interno.
Il ruolo del RLST è quindi sussidiario: entra in funzione quando manca un rappresentante aziendale.
Come avviene la nomina del RLST
L’RLST non è eletto dai lavoratori dell’azienda. Viene invece designato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, e opera tramite organismi paritetici territoriali o enti bilaterali del settore di appartenenza.
Questi organismi garantiscono l’elenco aggiornato dei RLST e comunicano alle aziende di propria competenza quale sia il referente territoriale assegnato.
L’azienda, da parte sua, deve:
- informare i lavoratori su chi è il RLST di riferimento;
- permettere l’accesso del RLST in azienda, secondo modalità concordate;
- collaborare fornendo documenti e partecipando alle consultazioni;
- contribuire economicamente al sistema attraverso le quote previste dai contratti collettivi o dagli enti bilaterali.
RLST: utilità e funzione
Il RLST garantisce che anche le imprese prive di RLS interno possano beneficiare di:
- supporto nella valutazione dei rischi;
- osservazioni e proposte migliorative;
- verifica dei luoghi di lavoro;
- collaborazione nella formazione e informazione dei lavoratori;
- raccordo tra azienda, lavoratori e sistema bilaterale.
Il suo valore aggiunto sta nella competenza trasversale, maturata operando in più realtà e confrontandosi con molteplici contesti produttivi. Spesso, infatti, il RLST è la prima figura a segnalare criticità strutturali che nelle micro-imprese non verrebbero mai identificate, o a favorire l’adeguamento ai requisiti normativi quando l’azienda non dispone di risorse interne specializzate.

