RLS: ruolo, compiti, nomina

Corsi di formazione per Rappresentante dei lavoratori. Ruolo, compiti, nomina del RLS secondo D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni 2025.

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: ruolo, compiti, nomina e formazione

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è una figura fondamentale all’interno del sistema di prevenzione aziendale. Previsto dal D.Lgs. 81/08, rappresenta i lavoratori nei processi decisionali relativi alla salute e alla sicurezza sul lavoro.

Si tratta di un ruolo che non ha funzioni operative, ma che svolge una profonda funzione di controllo, tutela, dialogo e partecipazione attiva tra i lavoratori e il datore di lavoro. Con il nuovo Accordo Stato-Regioni del 2025, inoltre, la formazione dell’RLS è stata aggiornata e resa più uniforme, rafforzando ulteriormente la qualità del suo operato.

Chi è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Il RLS è un lavoratore scelto per rappresentare gli altri lavoratori nelle questioni legate alla sicurezza. Non è un tecnico della prevenzione né un responsabile gestionale: è un portavoce dei lavoratori, un intermediario che ha il compito di vigilare e comunicare criticità, proporre miglioramenti e partecipare alle fasi di valutazione e gestione del rischio.

L’articolazione del ruolo deriva dagli articoli 47 e 50 del D.Lgs. 81/08, che definiscono in modo chiaro chi è il rappresentante dei lavoratori e quali funzioni gli sono attribuite.

Il valore della presenza del RLS in azienda, è duplice:

  • garantisce ai lavoratori un riferimento interno immediato;
  • rafforza la trasparenza e la partecipazione nei processi di prevenzione.

Durata della carica

Il D.Lgs. 81/08 non definisce una durata standard. La carica dell’RLS ha valore:

  • secondo quanto previsto dai contratti collettivi oppure.
  • fino alla nomina di un nuovo rappresentante, garantendo sempre continuità alla figura.

Responsabilità del RLS

Il cuore del ruolo del rappresentante dei lavoratori è disciplinato dall’art. 50 del D.Lgs. 81/08. Le sue funzioni sono numerose e vanno dalla partecipazione alla valutazione dei rischi al contributo diretto nella definizione delle misure di prevenzione.

Formazione del RLS secondo D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni 2025

La formazione è uno degli elementi più qualificanti per definire la figura del RLS. Il legislatore insiste molto su questo punto, e l’Accordo Stato-Regioni 2025 ne ha ulteriormente rafforzato i criteri, definendo le modalità, contenuti e durata del corso di formazione:

Formazione iniziale

Il corso iniziale per Rappresentanti dei lavoratori dura almeno 32 ore e deve affrontare:

  • Normativa e diritti

Analisi delle figure della sicurezza, obblighi, responsabilità e funzioni previste dal D.Lgs. 81/08.

  • Tecniche di individuazione e analisi dei rischi

L’RLS deve riconoscere i rischi e saper dialogare con il datore di lavoro durante la valutazione.

  • Rischi specifici dell’azienda

Come individuati nel Documento di Valutazione di Rischi.

Aggiornamento

Obbligatorio per legge:

  • 4 ore/anno per aziende fino a 50 lavoratori
  • 8 ore/anno per aziende oltre i 50 lavoratori

Quando, come e perché si nomina un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST)

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) è una figura prevista dal D.Lgs. 81/08 per garantire che anche nelle aziende più piccole, o in quelle prive di rappresentanza interna, i lavoratori possano contare su una tutela adeguata in materia di salute e sicurezza.

A differenza dell’RLS aziendale, il RLST non appartiene direttamente all’organico dell’impresa, ma opera su un territorio o su un comparto produttivo, rappresentando contemporaneamente più aziende.

La nomina del RLST diventa necessaria quando l’azienda non elegge un proprio RLS interno.

Il ruolo del RLST è quindi sussidiario: entra in funzione quando manca un rappresentante aziendale.

Come avviene la nomina del RLST

L’RLST non è eletto dai lavoratori dell’azienda. Viene invece designato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, e opera tramite organismi paritetici territoriali o enti bilaterali del settore di appartenenza.

Questi organismi garantiscono l’elenco aggiornato dei RLST e comunicano alle aziende di propria competenza quale sia il referente territoriale assegnato.

L’azienda, da parte sua, deve:

  • informare i lavoratori su chi è il RLST di riferimento;
  • permettere l’accesso del RLST in azienda, secondo modalità concordate;
  • collaborare fornendo documenti e partecipando alle consultazioni;
  • contribuire economicamente al sistema attraverso le quote previste dai contratti collettivi o dagli enti bilaterali.

RLST: utilità e funzione

Il RLST garantisce che anche le imprese prive di RLS interno possano beneficiare di:

  • supporto nella valutazione dei rischi;
  • osservazioni e proposte migliorative;
  • verifica dei luoghi di lavoro;
  • collaborazione nella formazione e informazione dei lavoratori;
  • raccordo tra azienda, lavoratori e sistema bilaterale.

Il suo valore aggiunto sta nella competenza trasversale, maturata operando in più realtà e confrontandosi con molteplici contesti produttivi. Spesso, infatti, il RLST è la prima figura a segnalare criticità strutturali che nelle micro-imprese non verrebbero mai identificate, o a favorire l’adeguamento ai requisiti normativi quando l’azienda non dispone di risorse interne specializzate.