Indice dell'articolo
- Quando i DPI sono obbligatori
- Requisiti DPI: caratteristiche obbligatorie per la legge
- Requisiti di conformità e riferimento al Regolamento europeo
- Classificazione dei DPI per categoria di rischio
- Obblighi principali del datore di lavoro (art. 77 D.Lgs. 81/08)
- DPI di III categoria: obblighi rafforzati
- Obblighi e responsabilità dei lavoratori (art. 78 D.Lgs. 81/08)
- Esempi di DPI per tipologia di rischio
- Manutenzione dei DPI
- Quando è obbligatoria la manutenzione dei DPI?
- Documentazione, tracciabilità e controllo
- Sanzioni e conseguenze del mancato adempimento
I DPI (Dispositivi di Protezione Individuali) rappresentano uno degli strumenti fondamentali per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. La loro gestione corretta — dalla scelta all’uso, fino alla manutenzione — è regolamentata dal D.Lgs. 81/2008 (Titolo III, Capo II, artt. 74-79) e dal Regolamento UE 2016/425.
L’art. 74 del D.Lgs. 81/08 definisce i Dispositivi di Protezione Individuali come:
“Qualsiasi attrezzatura destinata a essere indossata o tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi presenti nell’attività lavorativa.”
Sono DPI anche gli accessori e i componenti destinati a garantirne il funzionamento.
Quando i DPI sono obbligatori
L’obbligo di utilizzare i DPI scatta quando i rischi non possono essere evitati o ridotti in modo sufficiente, tramite misure tecniche, protezioni collettive o riorganizzazione del lavoro.
Quindi i DPI rappresentano l’ultima barriera nella gerarchia delle misure di prevenzione e protezione.
Esempi pratici:
- Rumore residuo dopo interventi tecnici → cuffie/inserti auricolari
- Lavoro in quota → imbracature anticaduta
- Rischio chimico → guanti, occhiali, maschere filtranti
Requisiti DPI: caratteristiche obbligatorie per la legge
I DPI devono rispondere a precisi requisiti previsti da:
- Art. 76 e 77 D.Lgs. 81/08
- Regolamento UE 2016/425 (marcatura CE)
| Requisito | Descrizione |
|---|---|
| Conformità CE | Obbligatoria per tutti i dispositivi di protezione individuale. |
| Idoneità al rischio | Adeguato al rischio residuo da cui il lavoratore deve essere protetto. |
| Ergonomia | Garantisce comfort e compatibilità con le caratteristiche del lavoratore. |
| Igiene e manutenzione | Deve poter essere facilmente pulito e mantenuto efficiente. |
| Compatibilità | Utilizzabile insieme ad altri DPI senza ridurne l’efficacia. |
Requisiti di conformità e riferimento al Regolamento europeo
I DPI immessi sul mercato e quelli forniti ai lavoratori devono rispettare i requisiti tecnici e di marcatura stabiliti dal Regolamento (UE) n. 2016/425, recepito in Italia con il D.Lgs. n. 17/2019. Ciò significa che i DPI devono essere conformi alle norme armonizzate pertinenti e, se richiesto dalla categoria di rischio, sottoposti alle procedure di conformità previste dal regolamento (marcatura CE e documentazione tecnica).
Classificazione dei DPI per categoria di rischio
Il Regolamento UE e il recepimento nazionale distinguono i DPI in tre categorie di rischio:
- Categoria I — rischi minimi (semplici DPI);
- Categoria II — rischi diversi da quelli di I e III (rischi medi);
- Categoria III — rischi gravi o letali (DPI “salvavita” o di protezione da danni irreversibili).
La categoria incide sulle procedure di valutazione/conformità e sui requisiti di controllo/garanzia richiesti dalla normativa.
Obblighi principali del datore di lavoro (art. 77 D.Lgs. 81/08)
L’art. 77 del D.Lgs. 81/08 elenca i principali obblighi del datore di lavoro in materia di DPI, di cui i punti essenziali previsti sono:
- Valutazione e scelta: il datore di lavoro deve analizzare i rischi residui (quelli non eliminabili con misure collettive) e individuare le caratteristiche dei DPI necessarie affinché siano adeguati ai rischi e alle condizioni di lavoro.
- Condizioni d’uso: deve definire le condizioni di impiego (durata, entità del rischio, frequenza di esposizione, caratteristiche del posto di lavoro) e accertarsi che i DPI non comportino rischi aggiuntivi.
- Conformità: fornire DPI conformi ai requisiti normativi / di marcatura (Reg. UE 2016/425) e adeguati alle esigenze ergonomiche e di salute dei lavoratori.
- Fornitura, manutenzione e igiene: il datore di lavoro deve mantenere i DPI in efficienza, provvedere alla manutenzione, riparazioni e sostituzioni necessarie (seguendo le indicazioni del fabbricante) e garantirne le condizioni d’igiene.
- Informazione, formazione e addestramento: informare i lavoratori sui rischi e sulle corrette modalità d’uso e, quando necessario (in particolare per DPI di III categoria o per casi specifici), organizzare addestramenti pratici. L’obbligo di formazione/istruzione è esplicitato dal medesimo articolo e richiamato dall’art. 20.
- Istruzioni e uso personale: stabilire istruzioni comprensibili e, salvo casi eccezionali, assegnare i DPI per uso personale.
DPI di III categoria: obblighi rafforzati
Per i DPI di III categoria (rischi gravi / potenzialmente letali) la normativa richiede particolare attenzione: oltre alla conformità e marcatura, il datore di lavoro deve assicurare:
formazione specifica e — se necessario — addestramento pratico sull’uso corretto (es. DPI anticaduta, respiratori complessi).
Obblighi e responsabilità dei lavoratori (art. 78 D.Lgs. 81/08)
Il Testo Unico stabilisce anche doveri per i lavoratori relativamente ai DPI:
- uso conforme: i lavoratori devono usare i DPI forniti conformemente all’informazione, formazione e addestramento ricevuti;
- cura e divieto di modifiche: devono curare (pulizia, custodia) i dispositivi messi a disposizione e non apportarvi modifiche di propria iniziativa;
- riconsegna e segnalazione: al termine dell’uso devono seguire le procedure aziendali per la riconsegna (se previste) e segnalare immediatamente al datore/dirigente/preposto qualsiasi difetto o inconveniente riscontrato.
Esempi di DPI per tipologia di rischio
La normativa non dà un elenco “tassativo” per mansione (la scelta è basata sulla valutazione del rischio), ma nei pratici allegati e nelle norme tecniche e di settore si individuano tipologie frequenti:
| Dispositivo di Protezione (DPI) | Tipologia / Esempi | Rischi Protetti |
|---|---|---|
| Protezione degli occhi e del volto | Occhiali, visiere | Proiezione di schegge/corpi estranei, agenti chimici, ecc. |
| Protezione dell'udito | Auricolari, cuffie | Esposizione al rumore |
| Protezione delle vie respiratorie | Maschere filtranti, respiratori | Esposizione ad agenti gassosi e polveri |
| Protezione delle mani | Guanti | Rischi chimici, meccanici, termici |
| Protezione del capo | Elmetti | Urti e caduta di oggetti dall'alto |
| Protezione degli arti inferiori e del corpo | Calzature di sicurezza, indumenti ad alta visibilità, tute anticontaminazione | Pericoli meccanici, scarsa visibilità, contaminazioni chimiche/biologiche |
La scelta specifica è in funzione della valutazione dei rischi e dei requisiti di conformità (categoria PPE).
Manutenzione dei DPI
Tutti i DPI devono essere mantenuti idonei. Alcuni richiedono solo verifica visiva e sostituzione quando usurati (es. guanti monouso), ma sempre secondo quanto prescritto dal produttore.
Quando è obbligatoria la manutenzione dei DPI?
La manutenzione è sempre obbligatoria, ma in modo tracciato e documentato soprattutto per:
| Tipo DPI | Motivo della manutenzione |
|---|---|
| DPI III categoria | rischi mortali → controlli periodici obbligatori |
| DPI anticaduta (imbracature, linee vita, cordini, moschettoni) | normativa + prassi tecnica UNI EN |
| DPI contro agenti chimici/biologici | rischio salute e sicurezza |
| DPI respiratori | fit test, sostituzione filtri, sanificazione |
| DPI elettrici | isolamento da verificare |
| DPI di emergenza (es. autorespiratori) | devono essere sempre pronti all’uso |
Documentazione, tracciabilità e controllo
Dal punto di vista comprovativo (importante in caso di ispezioni o contenziosi), il datore di lavoro deve:
- conservare documentazione tecnica fornita dal fabbricante (dichiarazioni di conformità, schede tecniche, istruzioni);
- registrare operazioni di manutenzione, riparazione e sostituzione;
- documentare che la scelta dei DPI è frutto di una valutazione dei rischi (collegamento con il DVR/DVR semplificato). Queste attività sono strumentali a dimostrare l’adempimento degli obblighi di legge.
Sanzioni e conseguenze del mancato adempimento
Il mancato rispetto degli obblighi relativi ai DPI (fornitura, informazione, formazione, uso e manutenzione) comporta responsabilità amministrative e penali previste dal D.Lgs. 81/08 e dalle norme collegate. In contesti pratici, ispezioni e violazioni possono portare a sanzioni o misure cautelari da parte degli organi di vigilanza. (Per l’esatta quantificazione delle sanzioni vedere le disposizioni sanzionatorie del Testo Unico e successive modifiche).

