DPI in azienda: cosa sono, obblighi e requisiti

3 novembre 20256 min di lettura

DPI in azienda: cosa sono, obblighi e requisiti
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I DPI (Dispositivi di Protezione Individuali) rappresentano uno degli strumenti fondamentali per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. La loro gestione corretta — dalla scelta all’uso, fino alla manutenzione — è regolamentata dal D.Lgs. 81/2008 (Titolo III, Capo II, artt. 74-79) e dal Regolamento UE 2016/425.

L’art. 74 del D.Lgs. 81/08 definisce i Dispositivi di Protezione Individuali come:

“Qualsiasi attrezzatura destinata a essere indossata o tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi presenti nell’attività lavorativa.”

Sono DPI anche gli accessori e i componenti destinati a garantirne il funzionamento.

Quando i DPI sono obbligatori

L’obbligo di utilizzare i DPI scatta quando i rischi non possono essere evitati o ridotti in modo sufficiente, tramite misure tecniche, protezioni collettive o riorganizzazione del lavoro.

Quindi i DPI rappresentano l’ultima barriera nella gerarchia delle misure di prevenzione e protezione.

Esempi pratici:

  • Rumore residuo dopo interventi tecnici → cuffie/inserti auricolari
  • Lavoro in quota → imbracature anticaduta
  • Rischio chimico → guanti, occhiali, maschere filtranti

Requisiti DPI: caratteristiche obbligatorie per la legge

I DPI devono rispondere a precisi requisiti previsti da:

  • Art. 76 e 77 D.Lgs. 81/08
  • Regolamento UE 2016/425 (marcatura CE)
RequisitoDescrizione
Conformità CEObbligatoria per tutti i dispositivi di protezione individuale.
Idoneità al rischioAdeguato al rischio residuo da cui il lavoratore deve essere protetto.
ErgonomiaGarantisce comfort e compatibilità con le caratteristiche del lavoratore.
Igiene e manutenzioneDeve poter essere facilmente pulito e mantenuto efficiente.
CompatibilitàUtilizzabile insieme ad altri DPI senza ridurne l’efficacia.

Requisiti di conformità e riferimento al Regolamento europeo

I DPI immessi sul mercato e quelli forniti ai lavoratori devono rispettare i requisiti tecnici e di marcatura stabiliti dal Regolamento (UE) n. 2016/425, recepito in Italia con il D.Lgs. n. 17/2019. Ciò significa che i DPI devono essere conformi alle norme armonizzate pertinenti e, se richiesto dalla categoria di rischio, sottoposti alle procedure di conformità previste dal regolamento (marcatura CE e documentazione tecnica).

Classificazione dei DPI per categoria di rischio

Il Regolamento UE e il recepimento nazionale distinguono i DPI in tre categorie di rischio:

  • Categoria I — rischi minimi (semplici DPI);
  • Categoria II — rischi diversi da quelli di I e III (rischi medi);
  • Categoria III — rischi gravi o letali (DPI “salvavita” o di protezione da danni irreversibili).

La categoria incide sulle procedure di valutazione/conformità e sui requisiti di controllo/garanzia richiesti dalla normativa.

Obblighi principali del datore di lavoro (art. 77 D.Lgs. 81/08)

L’art. 77 del D.Lgs. 81/08 elenca i principali obblighi del datore di lavoro in materia di DPI, di cui i punti essenziali previsti sono:

  • Valutazione e scelta: il datore di lavoro deve analizzare i rischi residui (quelli non eliminabili con misure collettive) e individuare le caratteristiche dei DPI necessarie affinché siano adeguati ai rischi e alle condizioni di lavoro.
  • Condizioni d’uso: deve definire le condizioni di impiego (durata, entità del rischio, frequenza di esposizione, caratteristiche del posto di lavoro) e accertarsi che i DPI non comportino rischi aggiuntivi.
  • Conformità: fornire DPI conformi ai requisiti normativi / di marcatura (Reg. UE 2016/425) e adeguati alle esigenze ergonomiche e di salute dei lavoratori.
  • Fornitura, manutenzione e igiene: il datore di lavoro deve mantenere i DPI in efficienza, provvedere alla manutenzione, riparazioni e sostituzioni necessarie (seguendo le indicazioni del fabbricante) e garantirne le condizioni d’igiene.
  • Informazione, formazione e addestramento: informare i lavoratori sui rischi e sulle corrette modalità d’uso e, quando necessario (in particolare per DPI di III categoria o per casi specifici), organizzare addestramenti pratici. L’obbligo di formazione/istruzione è esplicitato dal medesimo articolo e richiamato dall’art. 20.
  • Istruzioni e uso personale: stabilire istruzioni comprensibili e, salvo casi eccezionali, assegnare i DPI per uso personale.

DPI di III categoria: obblighi rafforzati

Per i DPI di III categoria (rischi gravi / potenzialmente letali) la normativa richiede particolare attenzione: oltre alla conformità e marcatura, il datore di lavoro deve assicurare:

formazione specifica e — se necessario — addestramento pratico sull’uso corretto (es. DPI anticaduta, respiratori complessi).

Obblighi e responsabilità dei lavoratori (art. 78 D.Lgs. 81/08)

Il Testo Unico stabilisce anche doveri per i lavoratori relativamente ai DPI:

  • uso conforme: i lavoratori devono usare i DPI forniti conformemente all’informazione, formazione e addestramento ricevuti;
  • cura e divieto di modifiche: devono curare (pulizia, custodia) i dispositivi messi a disposizione e non apportarvi modifiche di propria iniziativa;
  • riconsegna e segnalazione: al termine dell’uso devono seguire le procedure aziendali per la riconsegna (se previste) e segnalare immediatamente al datore/dirigente/preposto qualsiasi difetto o inconveniente riscontrato.

Esempi di DPI per tipologia di rischio

La normativa non dà un elenco “tassativo” per mansione (la scelta è basata sulla valutazione del rischio), ma nei pratici allegati e nelle norme tecniche e di settore si individuano tipologie frequenti:

Dispositivo di Protezione (DPI)Tipologia / EsempiRischi Protetti
Protezione degli occhi e del voltoOcchiali, visiereProiezione di schegge/corpi estranei, agenti chimici, ecc.
Protezione dell'uditoAuricolari, cuffieEsposizione al rumore
Protezione delle vie respiratorieMaschere filtranti, respiratoriEsposizione ad agenti gassosi e polveri
Protezione delle maniGuantiRischi chimici, meccanici, termici
Protezione del capoElmettiUrti e caduta di oggetti dall'alto
Protezione degli arti inferiori e del corpoCalzature di sicurezza, indumenti ad alta visibilità, tute anticontaminazionePericoli meccanici, scarsa visibilità, contaminazioni chimiche/biologiche

La scelta specifica è in funzione della valutazione dei rischi e dei requisiti di conformità (categoria PPE).

Manutenzione dei DPI

Tutti i DPI devono essere mantenuti idonei. Alcuni richiedono solo verifica visiva e sostituzione quando usurati (es. guanti monouso), ma sempre secondo quanto prescritto dal produttore.

Quando è obbligatoria la manutenzione dei DPI?

La manutenzione è sempre obbligatoria, ma in modo tracciato e documentato soprattutto per:

Tipo DPIMotivo della manutenzione
DPI III categoriarischi mortali → controlli periodici obbligatori
DPI anticaduta (imbracature, linee vita, cordini, moschettoni)normativa + prassi tecnica UNI EN
DPI contro agenti chimici/biologicirischio salute e sicurezza
DPI respiratorifit test, sostituzione filtri, sanificazione
DPI elettriciisolamento da verificare
DPI di emergenza (es. autorespiratori)devono essere sempre pronti all’uso

Documentazione, tracciabilità e controllo

Dal punto di vista comprovativo (importante in caso di ispezioni o contenziosi), il datore di lavoro deve:

  • conservare documentazione tecnica fornita dal fabbricante (dichiarazioni di conformità, schede tecniche, istruzioni);
  • registrare operazioni di manutenzione, riparazione e sostituzione;
  • documentare che la scelta dei DPI è frutto di una valutazione dei rischi (collegamento con il DVR/DVR semplificato). Queste attività sono strumentali a dimostrare l’adempimento degli obblighi di legge.

Sanzioni e conseguenze del mancato adempimento

Il mancato rispetto degli obblighi relativi ai DPI (fornitura, informazione, formazione, uso e manutenzione) comporta responsabilità amministrative e penali previste dal D.Lgs. 81/08 e dalle norme collegate. In contesti pratici, ispezioni e violazioni possono portare a sanzioni o misure cautelari da parte degli organi di vigilanza. (Per l’esatta quantificazione delle sanzioni vedere le disposizioni sanzionatorie del Testo Unico e successive modifiche).

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